L’emergenza epidemiologica che ha duramente afflitto il nostro Paese colpendo principalmente il settore impresario – cuore pulsante dell’economia italiana – richiede ora interventi immediati ed iniziative straordinarie per il sostegno – sul lungo termine – alla piccola e media impresa italiana verso una sua significativa ripresa economica.
È per questo che Confapi Trentino – unità locale di Confapi, una delle massime e storiche associazioni di categoria a livello nazionale e in forte sinergia con il Governo – in ragione del suo ruolo sindacale e “istituzionale”, si sente in dovere di intervenire al fianco del Paese in rappresentanza e tutela delle sue imprese.
Gli infermieri e i medici salvano le persone, Confapi Trentino salva le imprese
Il nostro staff di esperti altamente qualificati nel settore è a disposizione per ascoltare ogni esigenza relativa alla tua impresa e rintracciare per essa una soluzione “su misura”: si dispone, nella fattispecie, per operare un attento piano d’analisi della tua situazione aziendale così da individuare la tipologia di beneficio cui hai diritto e prontamente affiancarti in vista del suo raggiungimento.
Ti sintetizziamo di seguito le principali opportunità a disposizione della tua impresa.
Contributi a fondo perduto per le assunzioni nei settori del turismo e del commercio
La Provincia Autonoma di Trento ha disposto l’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore delle imprese dei settori legati al turismo che assumono o mantengono in servizio, nella stagione estiva 2020, un numero di dipendenti a tempo determinato che sia almeno parzialmente in linea rispetto a quello dei dipendenti in servizio nella stagione estiva 2019.
Possono accedere al contributo le imprese che rientrano in uno dei seguenti Codici Ateco:
47 – Commercio al Dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) 49 – Trasporto Terrestre (escluso 49.5 Trasporto mediante condotte).
79 – Altri servizi di prenotazione e attività connesse
93 – Attività sportive (ad esclusione delle sale giochi e biliardi)
Per gli operatori economici la misura del contributo è pari a:
Fermo restando che il contributo massimo non può comunque eccedere la soglia massima di 40.000 Euro.
Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia
Il Consiglio dei Ministri, in data 7 agosto 2020, ha approvato un decreto legge, – pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 agosto 2020 – all’interno del quale sono contenute numerose novità in materia dei principali interventi in materia di lavoro.
Tale serie di interventi riguardano, nella fattispecie:
Il Decreto legislativo 104/2020, in attuazione di quanto già previsto nel Decreto Rilancio, consente l’erogazione dell’indennità di 1000 euro ai liberi professionisti iscritti alle Casse professionali, già beneficiari del bonus di 600 euro per i mesi di marzo e aprile. L’erogazione del bonus di maggio sarà corrisposta automaticamente, senza dover presentare nuovamente domanda, a tutti i beneficiari del bonus del mese di aprile. Per coloro i quali non avessero effettuato richiesta in precedenza dell’indennità -ma in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Rilancio – hanno comunque la possibilità di presentare domanda per l’ottenimento dell’indennità di maggio, entro il 14 settembre 2020.
L’integrazione salariale con causale Covid 19 (cassa integrazione ordinaria – assegno ordinario e cassa integrazione in deroga) viene prorogata per ulteriori diciotto settimane, fruibili nel periodo che va dal 13 luglio al 31 dicembre 2020. Le prime nove settimane vengono erogate senza costi. Le seconde nove prevedono una contribuzione aggiuntiva pari al 9% per le imprese che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20% (sulla base della comparazione del fatturato riferito al primo semestre 2020 con lo stesso semestre del 2019); per le imprese che, invece, non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato, la contribuzione addizionale è si aggira al 18%.
Nessuna contribuzione aggiuntiva è prevista per le seconde nove settimane alle imprese che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%, e alle aziende che hanno avviato la propria attività successivamente al 1 gennaio 2019.
Per tutti i datori di lavoro i quali non attivano nuovamente la cassa integrazione ma che nei mesi di maggio e giugno 2020 hanno goduto degli ammortizzatori sociali, è riconosciuto un esonero contributivo previdenziale per un periodo massimo di 4 mesi entro il 31 dicembre 2020. Ciò è fissato nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno, ad esclusione dei premi e contributi INAIL.
Per le aziende che assumono a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nell’ambito del settore turistico o degli stabilimenti termali, è riconosciuto un esonero contributivo sino ad un massimo di tre mesi. Lo sgravio è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea ed alle medesime condizioni delle assunzioni a tempo indeterminato come previste dal decreto.
Fino alla data 31 dicembre 2020, ai datori di lavoro che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, è riconosciuto uno sgravio contributivo e previdenziale totale per un periodo massimo di sei mesi (esclusi premi e contributi INAIL) e per un tetto massimo di 8.060 euro. Vengono escluse da questo esonero contributivo, le assunzioni in apprendistato e i contratti di lavoro domestico. Sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa. L’esonero è applicabile anche in caso di mutazione di contratti di lavoro subordinato, da tempo determinato a indeterminato.
Ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale per l’emergenza da Covid 19 – cioè dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali riservato alle aziende che non usufruiscono nuovamente degli ammortizzatori sociali – è precluso l’avvio delle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. I soli licenziamenti possibili restano quelli motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, nei casi individuati dal decreto legge.
È stabilita un’indennità di 1000 euro ai lavoratori dipendenti stagionali dei settori afferenti il turismo, gli stabilimenti termali e lo spettacolo, oltre che ad altre categorie di lavoratori che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e il 17 marzo 2020.
Per fruire dell’indennità è necessario che essi non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente, né di trattamento pensionistico e che non percepiscano la NASPI alla data di entrata in vigore del decreto legge. È inoltre prevista un’indennità di 600 euro per i lavoratori impiegati in rapporti di collaborazione in ambito sportivo.
È possibile rinnovare o prorogare, fino al 31 dicembre 2020 – per una sola volta e per un periodo massimo di dodici mesi, nel limite massimo dei 24 mesi – i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato senza applicazione della causale.
Viene prorogata di ulteriori due mesi la Naspi – Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego – nonché l’indennità di disoccupazione mensile per i collaboratori coordinati e continuativi ‘Dis Coll’che abbiano terminato il periodo di fruizione compreso tra 1 maggio e il 30 giugno 2020.
E’ stato istituito un fondo pari a 600 milioni di euro per l’anno 2020, con il quale il Ministero delle Politiche Agricole (MIPAAF) intende erogare il contributo a fondo perduto alle imprese di ristorazione con somministrazione (Codice Ateco prevalente 56.10.11), alle mense (Codice Ateco prevalente 56.29.10) e alle imprese che svolgo.no attività di catering continuativo (Codice Ateco prevalente 56.29.20), attive dal 15 agosto 2020. Il contributo va utilizzato esclusivamente per l’acquisto di prodotti (inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari) e spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi che vanno da marzo 2020 a giugno 2020, sia inferiore ai tre quarti del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019.
A seguito di rettifica pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, si è ulteriormente precisato che alle imprese che hanno avviato la propria attività a decorrere dal 1 gennaio 2019, il contributo può essere erogato anche in assenza di tale requisito di perdita del fatturato. Con decreto del Ministro, da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore del decreto, verranno stabiliti tutti i criteri e le modalità della richiesta, nonché i limiti di importo del contributo.
È stabilito un contributo a fondo perduto – non cumulabile con quello previsto dal precedente articolo (si veda: Fondo per la filiera della ristorazione) – per tutte le imprese che si occupano di vendita di beni
o servizi al pubblico svolte nelle zone A o equipollenti che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in Paesi esteri:
Il contributo è unicamente appannaggio delle imprese che abbiano registrato un ammontare del fatturato e dei corrispettivi, riferito al mese di giugno 2020, inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi nel mese di giugno 2019. L’ammontare del contributo viene determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi afferente al mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi afferente al mese di giugno 2019. Esso corrisponde al:
Un contributo minimo è comunque fissato per le persone fisiche, che si attesta alla cifra di 1.000 euro; e di 2.000 per gli altri soggetti. Il finanziamento risulta aperto per coloro i quali abbiano avviato un’attività a partire dal 1 luglio 2019.
In ogni caso, l’ammontare del contributo a fondo perduto non può superare i 150.000 euro. La domanda va inoltrata a mezzo di istanza telematica all’Agenzia delle Entrate.
È previsto un rifinanziamento e un’integrazione di vari fondi volti a favorire gli investimenti e/o i finanziamenti in particolare delle piccole e medie imprese tra i quali:
È stabilita al 31 gennaio 2021 la data coincidente col termine ultimo per la moratoria straordinaria disposta dall’art. 56 del DL n. 18/2020 (Cura Italia) con riguardo alle aperture di credito a revoca, ai prestiti non rateali, ai mutui ed agli altri finanziamenti a rimborso rateale.
Il provvedimento, nella fattispecie, stabilisce che fino a tale data:
Potranno beneficiare di tali misure solo le imprese le cui esposizioni debitorie non siano classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile dagli intermediari creditori. Inoltre, per le imprese già ammesse alla proroga, l’ulteriore proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l’ipotesi di rinuncia espressa da parte del beneficiario, da far pervenire al finanziatore entro il 30 settembre 2020. Per le imprese che già hanno avuto accesso a tali misure di sostegno, il termine di 18 mesi per l’avvio delle procedure esecutive decorre dal 31 gennaio 2021. Resta fissato al 31 gennaio 2021 il termine della sospensione delle segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia nei confronti delle imprese ammesse ai benefici della moratoria.
Ulteriori servizi Confapi Trentino:
Il decollo di Confapi Trentino è conciso con un evento tanto delicato quanto imprevedibile per l’Italia e per il mondo tutto: l’emergenza rappresentata dal Coronavirus. Essa ha condotto l’economia di molte delle nostre imprese a massicci disagi e ha richiesto – e sta richiedendo loro – ingenti sforzi. Ed è per questo che Confapi – da sempre al fianco della piccola e media impresa italiana – con la nostra Confederazione trentina, si sente chiamata in causa e intende confermare la sua mission nei confronti delle aziende nazionali, offrendo un ampio ventaglio di opportunità.
La nostra Organizzazione si impegna, in questo peculiare momento storico, a fornire tutti gli aiuti disponibili per il Covid-19 – sia quelli previsti normativamente, sia di altro tipo e natura, come quelli riguardanti i progetti autonomi. Nella fattispecie, Confapi Trentino è lieta di annunciare due misure straordinarie, due servizi “su misura per la tua impresa”: l’opportunità di recupero degli importi delle fatture saldate per il servizio elettrico e l’opportunità di riduzione e/o annullamento del canone di locazione.
Il focus della vasta gamma di servizi inediti messi a disposizione da Confapi Trentino riguarda, in questo peculiare momento storico, soprattutto l’opportunità, per tutti gli associati, del recupero degli importi delle fatture saldate per il servizio elettrico.
Recentemente la Corte di Cassazione, accogliendo una sentenza della Corte europea, ha infatti disapplicato una normativa italiana – applicata nel biennio 2010-2011 – che prevedeva un’addizionale sull’accisa dell’energia elettrica. Secondo queste nuove indicazioni, gli edifici di proprietà o in gestione dell’imprenditore potrebbero revocare tale l’addizionale: per tale motivo, è probabile che egli abbia pagato delle somme, relative a quegli anni, non dovute e possa richiederne la restituzione.
Confapi Trento mette a disposizione dei propri associati i suoi legali e consulenti qualificati pronti ad esaminare con cura le bollette relative al biennio 2010-2011 così da stabilire se vi sono i presupposti per richiedere il rimborso di quanto versato.
Altro focus importante coincide poi con il servizio, messo a disposizione da Confapi Trentino, per la riduzione e/o il potenziale annullamento del canone d’affitto del mese di marzo 2020.
Già molto tempo prima che l’emergenza Covid coinvolgesse le nostre vite e la nostra economia, Confapi Trentino – attenta ai bisogni delle sue imprese – conscia dei problemi rappresentati dal caro affitti, dai mutui, e dal valore degli immobili, che imperano sul trentino e su Trento in particolar modo, aveva già messo tra le sue priorità quello di un intervento in tali direzioni. Questa piaga, che prima del Covid metteva in crisi le piccole e medio imprese del nostro territorio, con l’attuale emergenza sanitaria ha ulteriormente contribuito ad indurle alle strenue forze. Il blocco delle attività lavorative, infatti, si è il più delle volte tradotto in una perdita di tipo economico, ma non ha risparmiato le imprese dal pagamento della locazione al proprietario.
È errore comune – e dalle gravi ripercussioni – ritenere che sia sufficiente indirizzare una lettera di sospensione del canone al proprietario dell’immobile: tale procedura, infatti, non esime per forza dal pagamento della mensilità d’affitto. Altro comune errore è quello di concordare con il locatore, senza formalizzazioni, riduzioni degli affitti. Nei prossimi mesi, infatti – una volta cessati i termini accordati dal Governo per la sospensione delle azioni legali – gli inquilini potrebbero trovarsi innanzi alla richiesta di pagamento immediato di tutti i sospesi, oltre che subire azioni legali importanti con relative spese annesse.
Per tal ragione, uno staff altamente qualificato di esperti del settore della Confapi Trentino, insieme ai nostri legati, si impegna per una soluzione su misura: rintracciare i riferimenti normativi applicabili al caso specifico di una impresa per operare opportune azioni volte a persuadere il locatore dell’opportunità di una riduzione o annullamento del canone per il mese di marzo o – alternativamente – concordare delle soluzioni specifiche alla posizione dell’imprenditore interessato.
Confapi Trentino offre poi la possibilità di verificare se vi sono i requisiti per raggiungere il beneficio di ottenimento del credito di imposta pari al 60% circa del canone di locazione del mese di marzo 2020.